martedì 25 agosto 2015



UNI 11569:2015 "Acustica - Misure dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai"

UNI 11572:2015 "Acustica - Misure dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate"

Il 22 Gennaio 2015 è stata pubblicata la norma UNI 11569 “Misure dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai”. 

 

L’uscita di questa norma colma la lacuna normativa generata dall’introduzione, nell’aprile 2014, della norma europea EN ISO 16283-1 tradotta nel giugno 2014 nella UNI EN ISO 16283-1 “Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”.

La 16283-1 ha sostituito le precedenti norme della serie UNI EN ISO 140, relative ai collaudi acustici in opera di edifici e parti di edifici. In particolare ha sostituito:

 

  • UNI EN ISO 140-5:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate”
  • UNI EN ISO 140-4:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti”
  • UNI EN ISO 140-7:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai”
  • UNI EN ISO 140-14:2004 "Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera”

 

La parte 1 della UNI EN ISO 16283 fornisce solamente le procedure relative alle misurazioni dell'isolamento acustico in edifici per quanto riguarda il rumore aereo (facciate e partizioni) delegando alla parte 2 (tuttora in sviluppo) la trattazione delle procedure relative al rumore trasmesso per via strutturale. 

La carenza normativa nell’ambito delle misurazioni del rumore da impatto e dell’isolamento dal rumore del calpestio in opera ha portato quindi l’ente alla emanazione della UNI 11569:2015. Questa norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo suggerito è applicabile sia ai solai nudi, sia a pavimentazioni con rivestimenti.

 

Il 19 Febbraio 2015 la commissione tecnica Acustica e vibrazioni ha pubblicato la norma nazionale UNI 11572 che si occupa delle misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciata. La norma in particolare specifica due serie di metodi per la misurazione dell’isolamento al rumore aereo, di elementi di facciata e di facciate intere denominati metodi degli elementi e metodi globali.

 

venerdì 6 febbraio 2015

Rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazioni



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici durante l’adunanza del 26/06/2014 ha espresso un parere a seguito della richiesta avanzata dal Direttore Generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza il quale chiedeva “il parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.” Infatti l’ateneo romano doveva affrontare dei lavori di ristrutturazione in alcuni dei loro edifici a destinazione d’uso promiscua: uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti. La richiesta era motivata dal fatto che solo il 20% dell’edificio era adibito a destinazione d’uso assimilabili alla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del D.P.C.M. 5/12/1997 e pertanto l’applicazione di tali limiti a tutto l’edificio avrebbe comportato anche un notevole costo economico per l’Ateneo. Nella richiesta si sosteneva inoltre che i valori del DPCM 5/12/97 si applicano solo agli edifici di nuova costruzione e non a quelli oggetto di ristrutturazioni i quali dovrebbero rientrare nelle competenze del “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sui criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” come indicato dalla Legge Quadro 447/95, all’art. 3, comma 1, lettera f.
Il Consiglio dei Lavori Pubblici, dopo una fase istruttoria, ha ribadito che le disposizioni del DPCM 5/12/97 risultano direttamente attuative. Ribadendo che il decreto (o decreti) di cui all’art.3, comma 1 lettera f, indicherà i “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie” fermo restando, allo stato della normativa vigente, che la determinazione dei requisiti acustici degli edifici è già operata con il suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di conseguenza non viene condivisa l’interpretazione dell’Ateneo Romano. Conseguentemente a quanto sopra argomentato “il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.”
A supporto di tale interpretazione vengono richiamati anche i numerosi pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n. 3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma: “(…) Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.
Questi argomenti trovano riscontro anche in diverse normative regionali in materia di acustica edilizia.
Analoghe considerazioni sono state fatte nel caso di ristrutturazioni importanti di impianti particolarmente rumorosi.
In ultimo il Consiglio si è espresso in merito alla “destinazione d’uso prevalente di un edificio” sostenendo che, ove sia possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso debbano essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari. Ove invece sia prevista in fase progettuale una destinazione d’uso variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.
I pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, così come formulati, chiariscano definitivamente quali siano le tipologie di interventi di ristrutturazione che debbono rispettare i valori indicati nel DPCM 5/12/97. Nello stesso documento si sostiene anche che se in edificio sono presente molteplici destinazioni d’uso i requisiti acustici passivi si applicano all’insieme degli ambienti indipendentemente se questi possano o meno costituire una unità immobiliare indipendente. Conseguentemente gli uffici all’interno di un complesso scolastico saranno raggruppati nella categoria B, mentre le aule continueranno ad esse nella categoria E ai sensi del DPCM 5/12/97.

martedì 2 dicembre 2014

Pubblicata la Legge 161/2014 (Legge Europea 2013 bis): in vigore la delega al Governo per la revisione della normativa acustica



La Legge Europea 2013 bis è stata approvata dal Parlamento in via definitiva il 30 ottobre 2014 (GU Serie Generale n. 261 del 10/11/2014 – SO n. 83) ed entrerà in vigore dal 25 novembre.

Con tale provvedimento viene delegato il Governo ad una revisione della normativa acustica di ampia portata, dall’acustica ambientale alla regolamentazione del rumore delle macchine destinate ad operare all’aperto, dall’acustica edilizia alla figura del Tecnico Competente.

lunedì 24 febbraio 2014

Acustica edilizia – La nuova norma UNI 11516

Fonte: www.infobuild.it

Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l'isolamento acustico

di: di Matteo Borghi - Responsabile settore acustica edilizia Anit
A dicembre 2013 è stata pubblicata la nuova norma tecnica UNI 11516 “Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l’isolamento acustico”. Tale documento risulterà di  particolare interesse per tutti coloro che operano nel settore dell’acustica edilizia in quanto, oltre a fornire utili indicazioni di posa per i massetti galleggianti, potrà diventare un nuovo riferimento per valutare la cosiddetta “posa a regola d’arte” di tale sistema costruttivo.
StoriaLa norma nasce dall’esigenza di sviluppare strumenti, dedicati a progettisti e costruttori, contenenti indicazioni di posa dei sistemi per l’isolamento acustico. Per questa ragione nel 2011 ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, propose ad UNI di attivare un gruppo di lavoro ad hoc su questi argomenti. La sottocommissione acustica edilizia di UNI (SC1) approvò la proposta e fu dato mandato al gruppo di lavoro 1 (GL1), già coordinato da ANIT, di sviluppare talinorme tecniche.
Si decise di iniziare elaborando un primo documento sulla posa dei massetti galleggianti, argomento per il quale già esisteva una linea guida ANIT.
Dall’11 novembre 2011 al 5 dicembre 2012 il gruppo si è riunito 6 volte per elaborare la norma tecnica. Agli incontri hanno partecipato professionisti del settore, laboratori di prova, docenti universitari, rappresentanti di associazioni e, ovviamente, produttori di materiali per i massetti galleggianti.
La norma è stata sottoposta ad inchiesta pubblica a maggio 2013 e, dopo aver apportato alcune piccole modifiche a seguito dell’inchiesta ed essere stata approvata dalla Commissione Centrale Tecnica UNI, è stata pubblicata nel dicembre 2013.
ContenutiLa UNI 11516 fornisce indicazioni di posa per i sistemi di pavimentazione galleggiante, i quali sono una delle possibili soluzioni tecnologiche per limitare il disturbo da rumori da calpestio. Tali sistemi consistono nell’inserire all’interno della stratigrafia della partizione orizzontale, al di sotto del massetto della pavimentazione, un materiale resiliente di desolidarizzazione in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e rumori.
La norma considera solo i sistemi di pavimentazione galleggiante che utilizzano materiali resilienti in rotoli o pannelli. Non si applica ai rivestimenti di pavimentazione con caratteristiche elastiche (quali il linoleum), ai sottofondi realizzati a secco ed ai pavimenti sopraelevati (UNI EN 12825).
Dopo i paragrafi introduttivi inerenti scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi e termini e definizioni, la norma definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di pavimentazione galleggiante.
Vengono analizzate due tipologie di posa. La prima (Figura 1) interponendo il materiale resiliente tra massetto e sottofondo impianti, la seconda (Figura 2) inserendo il materiale elastico al di sotto del sottofondo impianti.
Figura 1 – posa del materiale resiliente sotto al massetto
posa materiale






Legenda
  1. Banda di isolamento perimetrale
  2. Massetto e pavimentazione
  3. Materiale resiliente
  4. Sottofondo
  5. Solaio portante

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Figura 2 – posa del materiale resiliente sotto al sottofondo
sottofondo






Legenda
  1. Banda di isolamento perimetrale
  2. Massetto e pavimentazione
  3. Materiale resiliente
  4. Sottofondo
  5. Solaio portante
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Sebbene per la seconda tipologia sia ben nota la concreta possibilità di realizzare ponti acustici, il gruppo di lavoro ha preferito considerare anche per questa tecnologia per due ragioni. In primis si è evidenziato che questo documento, trattandosi di una norma tecnica, non deve fornire indicazioni solo per i sistemi in grado di rispettare una specifica prescrizione (ad esempio L’nw ≤ 63 dB imposto dal DPCM 5-12-1997 per le residenze) ma, al contrario, deve prendere in considerazione in modo più generale la problematica della corretta posa per le varie tipologie di sistemi di pavimentazione galleggiante oggi presenti sul mercato. In secondo luogo alcuni partecipanti al gruppo di lavoro hanno portato esperienze nelle quali, nonostante la posa del materiale elastico al di sotto del sottofondo impianti, venivano rispettate le prescrizioni legislative.
Occorre comunque specificare che, leggendo la UNI 11516, si capisce chiaramente che la posa del materiale al di sotto del sottofondo impianti è “caldamente sconsigliata”. Infatti per tale tecnologia la norma indica comecriticità “la concreta possibilità che, durante le operazioni di posa degli impianti, lo strato orizzontale di materiale resiliente venga danneggiato” e che “laddove gli impianti attraversano la partizione o le chiusure verticali, verrà inevitabilmente forata la banda di isolamento perimetrale o il risvolto verticale del materiale resiliente”. Pertanto tali aspetti “comportano il fatto che la “vasca” di materiale resiliente può presentare delle discontinuità tali da indurre un peggioramento nella prestazione di isolamento ai rumori da calpestio”.
A seguito di queste considerazioni introduttive la norma fornisce indicazioni di posa per: lo strato di supporto del materiale resiliente, il materiale resiliente, la banda di isolamento perimetrale (per la desolidarizzazione tra massetto e pareti verticali), il massetto, la pavimentazione, i battiscopa ed il rivestimento verticale, l’eventuale massetto radiante.
Tali indicazioni sono differenziate per la posa del materiale resiliente sopra o sotto il sottofondo impianti.
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Figura 3 – Esempio di posa della banda di isolamento perimetrale in un appartamento residenziale
esempio di posa









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In merito alle istruzioni di posa la UNI 11516 specifica che, in aggiunta a quanto in essa riportato, è necessario verificare eventuali ulteriori indicazioni fornite dai fabbricanti dei materiali utilizzati o riportate nella relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi. Inoltre la norma indica che , “nel caso sia stata redatta una relazione di calcolo previsionale, qualora durante la realizzazione dell’opera si introducano delle varianti rispetto a quanto previsto a progetto, tali modifiche devono essere validate e autorizzate dal progettista che ha realizzato la relazione acustica”.
Possibili utilizziLa norma si rivolge a progettisti, imprese, direttori lavori e posatori. In particolare potrà essere citata come riferimento per la corretta posa nelle relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici e nei capitolati. Inoltre risulterà un utile supporto durante tutte le fasi di cantiere e per eventuali controlli successivi.
ConclusioniLa UNI 11516 è un nuovo strumento a disposizione dei professionisti dell’acustica edilizia che potrà contribuire a far raggiungere in opera, a fine lavori, gli obiettivi definiti nel progetto previsionale dei requisiti acustici passivi. È ben noto infatti che solo una corretta posa dei materiali da costruzione consente di ottenere in cantiere i risultati sperati.
Occorre però ribadire che le sole indicazioni della norma tecnica non consentono di ottenere uno specifico risultato di isolamento ai rumori da calpestio. Prima della posa rimane quindi necessario realizzare un progetto acustico per valutare, sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere, quali sono i materiali da costruzione più adatti per l’edificio in esame.
La UNI 11516 può essere acquistata sul sito www.uni.com

lunedì 3 febbraio 2014




Barriera acustica, irragionevole 



applicazione sul ricettore



Scegliere di applicare una barriera acustica sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.

Il Consiglio di Stato conferma (sentenza 9 gennaio 2014, n. 35) la decisione del Tar che aveva annullato una delibera di variante di mitigazione acustica del rumore ferroviario che consisteva nell'applicazione di barriere fonoassorbenti sulla abitazione – adibita anche ad albergo – del ricorrente.

Per i Giudici, la normativa (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr 459/1998) impone di adottare le soluzioni di mitigazione acustica secondo una scala di gerarchia, intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima.


Fonte:http://www.reteambiente.it

lunedì 2 dicembre 2013

CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 2, Sentenza del 06-11-2013, n. 25019
CONDOMINIO - RUMORE - Tollerabilità – Criteri

I criteri adottati per definire la normale tollerabilità del rumore, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.

NOTA
Il rumore si valuta con criteri ampi
Se l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo proprietario. La seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Roberto Triola, ha depositato ieri la sentenza 25019, con la quale ha esaminato il caso di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le conseguenti opere necessarie».
Il Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona, che lo condannava anche alle spese.
La Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.
Ma il Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile, senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.
La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di Pace.

Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre 2013

mercoledì 2 ottobre 2013



SEGNALIAMO NUOVA PUBBLICAZIONE

Rumore degli impianti sportivi

Aiuto all’esecuzione per la valutazione dell’impatto fonico


Cover Rumore degli impianti sportivi
La pubblicazione illustra come il rumore degli impianti sportivi possa essere valutato tenendo conto dei singoli casi e del livello di disturbo arrecato. Come base per questo tipo di valutazione può essere adottata l’ordinanza federale tedesca sulla protezione contro il rumore degli impianti sportivi (18a BImSchV), che prescrive lo stesso livello di protezione previsto dal diritto ambientale svizzero. Tuttavia, dato che la metodologia del diritto ambientale tedesco si discosta parzialmente da quella elvetica, la presente pubblicazione illustra i necessari adeguamenti di tale metodologia alle condizioni vigenti in Svizzera. 

Per scaricare la pubblicazione